Regolamento UE 1021 del 20/06/2019
Il Regolamento ha l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dagli Inquinanti Organici Persistenti vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e al Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Il Regolamento si pone inoltre l’obiettivo di ridurre al minimo, in vista dell’eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze e di istituire disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze, che le contengono o che ne sono contaminati.
Stato di fatto sugli Inquinanti Organici Persistenti
L’immissione in commercio e l’uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti o nella convenzione di Stoccolma sono già stati gradualmente eliminati all’interno dell’Unione. Per ottemperare agli obblighi che l’Unione ha assunto, a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di POP, è stato tuttavia necessario vietare anche la fabbricazione di dette sostanze e limitare al minimo le deroghe, che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un’applicazione specifica.
Il futuro delle scorte degli Inquinanti Organici Persistenti
Dal momento che le scorte di POP, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l’ambiente e per la salute umana, vengono definite norme riguardanti la gestione delle stesse che siano più stringenti rispetto a quelle previste dalla convenzione. Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l’ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE (direttiva SEVESO), e deve prendere tutte le misure del caso per garantire che la loro gestione sia tale da proteggere la salute umana e l’ambiente.
Gestione dei rifiuti contaminati da Inquinanti Organici Persistenti
Chi produce e chi detiene rifiuti, prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione degli stessi da parte degli Inquinanti Organici Persistenti. I rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate negli allegati al Regolamento, che la contengono o che ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alle indicazioni fornite all’interno del Regolamento stesso, in modo da garantire che il contenuto di Inquinanti Organici Persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente ed affinché i rifiuti residui non presentino le caratteristiche degli Inquinanti Organici Persistenti in origine presenti.
Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata negli allegati al Regolamento può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma. Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate negli Allegati del Regolamento.